1. La realizzazione degli impianti ad uso comune di cui all'articolo 3, comma 3, è di competenza dello Stato che provvede alle relative spese.
2. Le imprese che operano nelle aree ove è prevista la realizzazione di un impianto ad uso comune e che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non hanno realizzato né progettato la realizzazione di un impianto aziendale per la riduzione dei carichi azotati, sono tenute ad organizzarsi in consorzio. Le imprese che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno progettato, ma non ancora realizzato, un impianto aziendale per la riduzione dei carichi azotati hanno facoltà di non aderire al consorzio, purché diano attuazione al progetto medesimo nei tempi previsti dallo stesso. Nel caso le stesse imprese decidano di aderire al consorzio rinunciando alla realizzazione dell'impianto aziendale progettato, esse hanno diritto a un rimborso pari a un terzo delle spese di progettazione.
3. I consorzi di cui al comma 2 ricevono in concessione gli impianti ad uso comune di cui all'articolo 3, comma 3, e sono responsabili delle spese di esercizio e di manutenzione degli stessi.
4. In caso di produzione di energia elettrica, la stessa è distribuita dai singoli consorzi alle imprese aderenti in proporzione alla materia organica conferita e in misura comunque non superiore alle esigenze energetiche delle imprese medesime. L'energia eventualmente in eccesso rispetto alle esigenze energetiche del complesso delle imprese aderenti ai singoli consorzi è riversata nella rete.